Quando si deve eseguire dei lavori di ristrutturazione in una casa ad Avellino, è importante distinguere tra manutenzione ordinaria e straordinaria, in base alle norme vigenti.

Manutenzione Ordinaria

E’ quella tipologia di intervento edilizio che non richiede particolari autorizzazioni e che può essere effettuato direttamente dal proprietario dell’immobile.

La manutenzione ordinaria ad Avellino comprende:

  • Lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture dell’edificio, come rifacimento di pavimentazioni e rivestimenti, posa di tappezzerie, tinteggiature e controsoffittature in legno o cartongesso, sostituzione di porte o finestre;
  • Interventi necessari per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, come il rifacimento di impianti idrici con sostituzione dei sanitari, lo spostamento o la sostituzione di caloriferi, l’adeguamento e la messa a norma dell’impianto elettrico.

Manutenzione Straordinaria

Richiede diverse comunicazioni in base alla legge, come CIL, CILA, SCIA, Super-DIA, e, per interventi di maggiore impatto, il permesso di costruire.

La manutenzione straordinaria ad Avellino comprende:

  • La ristrutturazione e la sostituzione di parti anche strutturali dell’edificio;
  • La realizzazione e l’integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici, a condizione che ciò avvenga senza alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari o modifiche delle destinazioni d’uso.

In ogni caso, è importante verificare sempre quali autorizzazioni sono necessarie prima di iniziare qualsiasi tipo di lavoro edilizio ad Avellino. Se hai bisogno di un architetto specializzato nella progettazione interni ad Avellino, non esitare a contattarci per una consulenza gratuita.

CIL e SCIA: quando sono necessarie

Il proprietario dell’immobile deve presentare la Comunicazione di inizio attività (CIL) per le opere temporanee (da rimuovere entro 90 giorni).

La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) consente di iniziare l’attività senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine, mentre la precedente disciplina prevedeva l’attesa di 30 giorni.

Cosa prevede la normativa per la SCIA

La SCIA è stata introdotta dall’art. 49, comma 4-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito integralmente la disciplina della Dichiarazione di inizio attività (DIA) con l’obiettivo di accelerare e semplificare le procedure.

Sono soggetti a SCIA:

  • interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del Dpr 380/2001, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del Dpr 380/2001, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  • interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001, diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c) (per i quali, come visto, è necessario il PdC ovvero la Scia ad esso alternativo).

La norma specifica poi che tali varianti possono essere comunicate a fine lavori con attestazione del professionista.

Varianti alla SCIA

La norma richiede espressamente che alla SCIA siano allegate, tra l’altro, le attestazioni di tecnici abilitati, con gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche da parte dell’amministrazione.

Le varianti a Permessi di Costruire possono essere realizzate mediante SCIA se non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma.

Ristrutturazione Avellino: Quando richiedere la CILA?

La Comunicazione di Inizio Attività Asseverata (CILA) è richiesta per interventi di manutenzione straordinaria che non interessano le parti strutturali degli edifici, come ad esempio la rimozione di tramezzi e l’apertura di nuove porte. Inoltre, la CILA è ricca

L’articolo 6 bis del Dpr 380/2001 disciplina gli interventi edilizi che non rientrano nella categoria di attività edilizia libera, subordinata a permesso di costruire o soggetta a Scia. La CILA è quindi considerare

Per richiedere la CILA, l’interessato deve trasmettere all’Amministrazione Comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato. Il tecnico dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e di rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali

Architetto Avellino: quando richiedere il Permesso di Costruire?

Il Permesso di Costruire è richiesto per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica ed edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici. Il permesso è richiesto anche per gli interventi che comportino mutamenti della destinazione d’uso limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, nonché per gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al Dlsg 22 gennaio 2004, n. 42.

Il Decreto Legislativo 76/2020 ha recentemente modificato l’articolo 10 del TU Edilizia, che elenca gli interventi realizzabili previo ottenimento del Permesso di Costruire.

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